Per associazioni e fondazioni occorre applicare le condizioni dell’art. 30 CTS e verificare il superamento dei parametri nei periodi richiesti.
Guida operativa agli Enti del Terzo Settore
Nozioni, gestione, adempimenti e legislazione organizzati per argomento e collegati ai moduli dello Sportello. Verifica normativa: 13 agosto 2026.
Cosa è cambiato o merita particolare attenzione
Dal 1° gennaio 2026 è operativo il nuovo regime fiscale del Codice del Terzo Settore. La qualificazione delle attività e dell’ente va verificata in concreto, soprattutto ai sensi dell’art. 79.
Il rendiconto per cassa aggregato riguarda gli ETS entro 60.000 euro nei casi previsti. Per gli esercizi coincidenti con l’anno solare è utilizzabile dal rendiconto che chiude il 31/12/2026.
Dal 4 luglio 2026 esiste anche il D.Lgs. 19 giugno 2026 n.117, Testo unico delle imposte sui redditi. Non va confuso con il D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117, Codice del Terzo Settore.
Nel 2026 sono intervenuti il D.M. 2/2026 e nuovi orientamenti ministeriali su organizzazione, procedure e devoluzione del patrimonio.
Accreditamento ordinario entro 10 aprile; possibile remissione entro 30 settembre con 250 euro, se ricorrono le condizioni. L’IBAN sul RUNTS è essenziale per l’erogazione.
Il previsto passaggio generalizzato, per determinate operazioni associative, dall’esclusione all’esenzione è stato rinviato al 1° gennaio 2036.
Identità e categorie degli ETS
Nozione. Un Ente del Terzo Settore è un ente privato che persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante una o più attività di interesse generale e che acquista la qualifica attraverso l’iscrizione nel RUNTS, salvo le discipline speciali previste dal Codice.
La qualifica ETS non coincide con una sola forma giuridica. Nel sistema rientrano ODV, APS, enti filantropici, imprese sociali incluse le cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso e altri ETS.
ODV, APS e altri ETS
ODV. Sono associazioni che svolgono attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi e si avvalgono in modo prevalente dell’attività di volontariato degli associati o degli aderenti agli enti associati. La base minima ordinaria è di sette persone fisiche o tre ODV.
APS. Sono associazioni che svolgono attività di interesse generale a favore degli associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività volontaria dei propri associati. Anche per le APS la base associativa e i rapporti tra volontari e lavoratori richiedono controlli specifici.
Altri ETS. La scelta della sezione residuale “Altri enti del Terzo Settore” non elimina gli obblighi generali del Codice. Imprese sociali, enti filantropici, reti associative e società di mutuo soccorso seguono inoltre discipline proprie.
Attività di interesse generale e attività diverse
Attività di interesse generale. Le attività dell’art. 5 devono essere individuate nello statuto e concretamente esercitate per realizzare le finalità dell’ente.
Attività diverse. Sono ammesse se lo statuto le consente e se restano secondarie e strumentali. La secondarietà è verificata, in ciascun esercizio, scegliendo uno dei criteri previsti: ricavi delle attività diverse non superiori al 30% delle entrate complessive oppure non superiori al 66% dei costi complessivi, secondo le regole del D.M. 107/2021.
La scelta del criterio e il rispetto dei limiti devono essere documentati nella relazione di missione, nella nota integrativa o nell’annotazione prevista per il rendiconto per cassa.
Costituzione e personalità giuridica
- Definire finalità e attività. Prima della forma giuridica va chiarito cosa farà concretamente l’ente.
- Scegliere tipologia e sezione RUNTS. Associazione, fondazione, ODV, APS o altra configurazione.
- Predisporre atto e statuto. Denominazione, sede, finalità, attività, assenza di lucro, ammissione, organi, patrimonio, bilanci e devoluzione.
- Adempimenti iniziali. Codice fiscale, eventuale partita IVA, registrazione, libri e prime nomine.
- Iscrizione RUNTS. Istanza e documenti, con eventuale intervento notarile per la personalità giuridica.
Per la personalità giuridica ai sensi dell’art. 22 CTS il patrimonio minimo è, in linea generale, 15.000 euro per le associazioni e 30.000 euro per le fondazioni, con le specifiche regole di attestazione e valorizzazione.
Soci, ammissione e libri sociali
Ammissione e storico. Domanda, decisione dell’organo competente, eventuale rigetto/riesame, decorrenza e cessazione devono essere tracciabili. Il libro associati non è un elenco da sovrascrivere: deve permettere di ricostruire “movimento per movimento” quando una persona entra, esce o rientra nell’ente.
Diritti associativi. Partecipazione, voto e diritto di esame dei libri sociali devono essere effettivi e coordinati con statuto e privacy. È opportuno disciplinare richiesta di accesso, tempi, modalità di visione/copia e responsabile della procedura.
Libri obbligatori. Libro associati/aderenti, libro assemblee, libro organo di amministrazione e libri degli eventuali altri organi costituiscono la memoria giuridica dell’ente. Se sono presenti volontari si aggiunge il relativo registro, soggetto a regole specifiche.
Tenuta digitale. Un file Word, Excel o una scansione non diventa automaticamente “libro digitale”. Occorre garantire inalterabilità, autenticità, data, leggibilità e integrità mediante procedure adeguate, firma/marcatura quando utilizzate, tracciatura e conservazione.
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Assemblea, voto e governance
La governance deve essere dimostrabile. Convocazione, ordine del giorno, aventi diritto, deleghe, presenti, quorum, modalità di voto, risultati e delibere devono poter essere ricostruiti senza affidarsi alla memoria dei partecipanti.
Verbale assembleare. È opportuno collegare al verbale convocazione, foglio presenze, deleghe e documenti discussi. Data/ora, sede o collegamento, quorum, presidente e segretario della seduta, svolgimento, voti, delibere, allegati e chiusura costituiscono il nucleo minimo operativo.
Organo amministrativo e controllo. I relativi verbali assumono particolare rilievo sul piano delle responsabilità perché documentano decisioni, informazioni disponibili, dissensi, conflitti e azioni correttive.
Errori. Una rettifica non deve cancellare la storia del libro: l’errore va reso evidente e, quando serve, corretto con un successivo verbale. Anche nel digitale numerazione, versioni e firme devono impedire sostituzioni invisibili.
Amministratori, conflitti di interesse e controlli
L’organo di amministrazione gestisce l’ente nei limiti di legge e statuto. Poteri di rappresentanza, deleghe, firme, cariche e cessazioni devono essere coerenti con verbali e RUNTS.
Conflitto di interessi. Operazioni che coinvolgono amministratori o soggetti collegati richiedono identificazione del conflitto, corretta verbalizzazione, eventuale astensione e verifica della disciplina applicabile. Il fascicolo deve rendere visibile come la decisione è stata presa.
Controlli interni. L’organo di controllo vigila su legge/statuto, corretta amministrazione, assetto organizzativo-amministrativo-contabile e, quando previsto, bilancio sociale. Revisione legale e controllo ETS non coincidono e possono avere presupposti differenti.
L’art. 31 CTS prevede autonomi limiti dimensionali e regole di durata del superamento.
Anche sotto soglia, verbali, contabilità e fascicolo devono consentire di dimostrare decisioni e corretta gestione.
Volontari, assicurazione, rimborsi e lavoro
Registro. I volontari non occasionali devono essere iscritti nel registro; gli occasionali vanno comunque tracciati con modalità coerenti. Il registro deve permettere di identificare il volontario e ricostruire data di inizio e cessazione.
Sedi secondarie. Quando l’ente opera su più sedi, eventuali sezioni/registri separati devono essere deliberati e organizzati evitando duplicazioni, assicurando verifiche periodiche e corretta informazione alla compagnia assicurativa.
Cartaceo e digitale. Il registro cartaceo segue la disciplina di vidimazione; quello elettronico deve garantire inalterabilità e data delle scritture. Un foglio modificabile senza log non equivale a un registro digitale affidabile.
Assicurazione. Tutti i volontari, anche occasionali, devono essere assicurati secondo la disciplina applicabile. In caso di sinistro la coerenza fra registro e polizza è fondamentale per dimostrare il rapporto di volontariato nel periodo interessato.
Rimborsi. Sono vietati rimborsi forfetari nel volontariato ETS. Le spese devono essere effettive e coerenti con le regole dell’ente; l’autocertificazione entro 10 euro al giorno e 150 euro al mese è utilizzabile soltanto nei casi e alle condizioni dell’art. 17 CTS.
Lavoro retribuito. La qualità di volontario è incompatibile, nei termini di legge, con un rapporto di lavoro retribuito presso lo stesso ente. ODV e APS devono inoltre monitorare i limiti numerici fra lavoratori, volontari e associati.
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ASD/SSD e gestione sportiva
Area specialistica. Le funzioni SPORT non appartengono automaticamente a un ETS o a una APS: vengono attivate nello Sportello esclusivamente quando il profilo dell’ente è effettivamente ASD o SSD ed è stato abilitato dallo Studio.
Per gli enti sportivi dilettantistici la gestione va coordinata con il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD), l’affiliazione, i tesseramenti, il safeguarding, il lavoro sportivo e, quando presenti, i volontari sportivi. Se l’ente possiede anche una qualifica ETS (ad esempio ASD + APS), gli obblighi sportivi e quelli del Terzo Settore devono essere coordinati senza duplicazioni.
Il lavoro sportivo segue la disciplina della riforma dello sport e le mansioni riconosciute ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 36/2021; il Dipartimento per lo Sport pubblica gli aggiornamenti e gli elenchi ufficiali. Il portale non estende tali regole a Pro Loco, cooperative sociali o altri ETS non sportivi.
Donazioni e raccolta fondi
La raccolta fondi è disciplinata dall’art. 7 CTS e può essere svolta anche in forma organizzata e continuativa. Deve finanziare le attività di interesse generale e rispettare verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con sostenitori e pubblico.
Raccolte pubbliche occasionali. Richiedono uno specifico rendiconto per ciascuna iniziativa, con entrate e spese e una relazione illustrativa; tali rendiconti confluiscono nel fascicolo di bilancio e vengono depositati con esso nei casi previsti.
Il portale distingue quindi carattere occasionale/continuativo e pubblico/privato: non ogni iniziativa deve essere etichettata come “raccolta pubblica occasionale”.
Contabilità, bilanci e rendiconti
Gli ETS devono predisporre il bilancio con gli schemi ministeriali applicabili e depositarlo al RUNTS entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, salvo le regole specifiche di determinate categorie.
Possono utilizzare il rendiconto per cassa nei casi previsti; oltre la soglia occorre il bilancio per competenza composto da Modelli A, B e C.
Il Codice consente il rendiconto per cassa aggregato nei casi e nei periodi di applicazione stabiliti dalla disciplina 2026.
Per esercizi coincidenti con l’anno solare è utilizzabile dal rendiconto chiuso al 31/12/2026. Per esercizi infrannuali può essere utilizzabile già nel 2026 secondo la Circolare n.6/2026.
Gli ETS che adottano il bilancio per competenza redigono stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Le raccolte pubbliche occasionali richiedono i relativi rendiconti specifici.
Bilancio sociale e trasparenza
Gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 1 milione di euro devono redigere il bilancio sociale, depositarlo al RUNTS e pubblicarlo sul proprio sito secondo le linee guida vigenti. CSV e imprese sociali seguono inoltre le regole loro proprie.
La trasparenza comprende anche, quando ricorrono i presupposti, pubblicazione di emolumenti, contributi e vantaggi economici pubblici, 5 per mille e ulteriori informazioni richieste dalla disciplina specifica.
Obblighi, pubblicità, scadenze e controlli
Le nove tavole “Obblighi” sono state scomposte, non archiviate come una sola scheda. Il sistema ora distingue bilancio, bilancio sociale, raccolte pubbliche occasionali, modifiche RUNTS, dati sociali annuali, perdita della natura non commerciale, denominazione, emolumenti, Social Bonus, libri sociali, contributi pubblici, 5 per mille e obblighi dell’impresa sociale.
Regole storiche vs regole vigenti. Il materiale editoriale riportava scadenze riferite al quadro del tempo. Un esempio decisivo: il vecchio 30 giugno per il deposito del bilancio RUNTS è stato sostituito dal termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio; resta invece entro il 30 giugno l’aggiornamento annuale dei dati sociali nel quadro 2026.
Trasparenza esterna. Oltre al RUNTS, l’ente può dover pubblicare sul proprio sito bilancio sociale, emolumenti/compensi, contributi e vantaggi pubblici, rendiconto 5 per mille, dati Social Bonus e altre informazioni previste da discipline speciali.
Controlli condizionati. Le tavole richiamano anche comunicazioni su determinate liberalità e rapporti con partiti/movimenti. Queste voci restano in Biblioteca e nella matrice come controlli “da verificare”, non come obblighi estesi a tutti gli ETS.
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RUNTS e aggiornamento dei dati
Accesso e titolo dell’operatore. Le pratiche sono presentate da persone fisiche identificate digitalmente; occorre verificare chi opera e a quale titolo. Le vecchie mappe dei soggetti legittimati non vanno cristallizzate: il D.M. 2/2026 ha introdotto semplificazioni e funzionalità di delega.
Pratica digitale. Dati, allegati, PDF/A, firma della distinta/modello, denominazione dei file e PEC devono essere controllati prima dell’invio. La PEC registrata deve essere attiva e presidiata perché richieste e comunicazioni del Registro arrivano lì.
Aggiornamenti. Cariche, statuto, sede e operazioni straordinarie seguono le rispettive pratiche. Nel 2026 associati, volontari, dipendenti e parasubordinati possono essere aggiornati annualmente entro il 30 giugno.
Bilancio. Il deposito RUNTS avviene entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Verbale, bilancio e allegati devono corrispondere a quelli approvati e la pratica non è conclusa finché non sono stati verificati protocollo, eventuali integrazioni ed esito.
5 per mille. Accreditamento e dati di pagamento sono coordinati con il RUNTS; l’IBAN è un dato operativo essenziale per l’erogazione nei casi previsti.
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Fiscalità degli ETS dal 2026
Dal 1° gennaio 2026 il quadro fiscale del CTS è operativo. La prima domanda non è “che tipo di associazione è?”, ma quale attività genera questa entrata e come è svolta?
Contabilità commerciale. Il dossier allegato contiene schede storiche su contabilità ordinaria, semplificata e L. 398/1991. Sono state integrate come nozioni e controlli, ma non come soglie automatiche: regimi, limiti e adempimenti vanno verificati sulla disciplina corrente e sulla tipologia dell’ente.
IVA e fatturazione. Operazioni, corrispettivi, sponsorizzazioni, vendite e servizi richiedono analisi autonoma rispetto alle imposte sui redditi. Fatturazione elettronica, registri e detraibilità dell’IVA dipendono dall’attività commerciale effettiva e dal regime applicabile.
L. 398/1991. Non è presentata come regime generale degli ETS: il portale la classifica come disciplina speciale/storica da verificare, con particolare attenzione al settore sportivo.
Art. 79 e ODV/APS. Il test di commercialità e i regimi degli artt. 85-86 richiedono dati contabili attendibili e una corretta separazione delle attività. La soglia dell’art. 86 richiamata nel quadro 2026 è 85.000 euro, con tutti gli ulteriori requisiti.
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5 per mille
Accreditamento permanente. Se i requisiti permangono non occorre rinnovare ogni anno la domanda, ma l’ente deve verificare posizione, elenco e dati registrati.
2026. Termine ordinario 10 aprile; remissione in bonis entro 30 settembre con 250 euro nei casi previsti. Per i nuovi ETS l’accreditamento deve coordinarsi con l’effettiva iscrizione al RUNTS.
Ex ONLUS. Dal 1° gennaio 2026 l’Anagrafe unica è soppressa. Le ex ONLUS devono seguire le istruzioni ministeriali di iscrizione/allineamento al RUNTS e, per il 5 per mille, valorizzare correttamente accreditamento e dati di pagamento.
IBAN. Le coordinate bancarie comunicate nel RUNTS sono essenziali per l’accredito nei casi previsti e devono essere aggiornate quando cambiano.
Dopo l’incasso. Data di ricezione, utilizzo delle somme, giustificativi, eventuali accantonamenti, rendiconto e relazione illustrativa devono costituire un unico fascicolo. Trasmissione e pubblicazione scattano nei casi/soglie della disciplina vigente.
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Rapporti con la Pubblica Amministrazione
Il dossier 2022 è stato aggiornato, non copiato. Molte sezioni del volume facevano riferimento al vecchio Codice dei contratti. Oggi il punto di raccordo è anche l’art. 6 del D.Lgs. 36/2023, che riconosce i modelli di amministrazione condivisa del Titolo VII CTS quando ricorrono i relativi presupposti.
Art. 55. Co-programmazione, co-progettazione e accreditamento sono strumenti di coinvolgimento attivo degli ETS. Trasparenza, parità di trattamento, motivazione e tracciabilità del procedimento restano essenziali anche quando non si tratta di una gara.
Co-programmazione. Legge bisogni, interventi e risorse. Co-progettazione. Costruisce e realizza un progetto condiviso, definendo apporti pubblici/privati, responsabilità, budget, cronoprogramma e monitoraggio.
ATS e partenariati. Quando più enti partecipano insieme occorre definire capofila, poteri, competenze, spese, responsabilità e flussi documentali. Il progetto e l’accordo finale devono riflettere la ripartizione effettiva.
Art. 56 e 57. Le convenzioni con ODV/APS e la disciplina del trasporto sanitario di emergenza/urgenza sono istituti specifici, da non confondere né fra loro né con l’appalto.
Quando è appalto. Se la sostanza del rapporto è lo scambio corrispettivo di mercato per l’acquisto di beni/servizi, entra la disciplina dei contratti pubblici. Il nome dato all’avviso non decide la qualificazione.
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Pro Loco Campania: Albo regionale e Modelli B/D
Ambito. Questo percorso riguarda esclusivamente le Associazioni Pro Loco della Campania iscritte o interessate all’Albo regionale. Non va attivato automaticamente per una normale APS: la qualifica Pro Loco deve essere impostata dallo Studio nella Scheda ente.
Modello B — attività e funzionamento. La documentazione annuale per il mantenimento/adempimento previsto dall’art. 5 comprende, secondo il modello regionale: bilancio consuntivo dell’anno precedente vidimato dai Revisori dei Conti e approvato dall’Assemblea; bilancio preventivo dell’anno in corso approvato dall’Assemblea; relazione sull’attività svolta e sulla programmazione; eventuali variazioni/rinnovi degli organi con relativi verbali; documento del dichiarante. Il servizio digitale regionale indica la trasmissione entro il 15 aprile di ogni anno.
Modello D — richiesta di contributo. L’istanza ex art. 9 richiede i dati dell’associazione, posizione nell’Albo, soci, IBAN, contatti e la documentazione obbligatoria indicata dal modello: bilancio preventivo, programma delle iniziative e documento del legale rappresentante. Ulteriore documentazione può concorrere al punteggio, tra cui accordi con altre Pro Loco, organizzazioni di categoria turistica o Comune, materiale promozionale, titolo di disponibilità della sede, attestazioni di apertura e popolazione. Il servizio digitale regionale indica la trasmissione entro il 15 ottobre di ogni anno.
Canale. Il portale Studio Giordano prepara la pratica, verifica la checklist, conserva gli allegati e genera una stampa; l’invio resta effettuato tramite il canale regionale vigente. Prima della sottoscrizione occorre sempre confrontare annualità, modulistica e istruzioni con la pagina ufficiale della Regione Campania.
Servizio Civile Universale
Il Servizio Civile Universale è un sistema distinto dal volontariato ETS. Coinvolge amministrazioni, enti accreditati e operatori volontari attraverso programmazione, programmi e progetti.
Gli enti che intendono partecipare devono operare nel sistema di accreditamento e rispettare requisiti organizzativi, di formazione, gestione e controllo. Bandi, requisiti degli operatori, durata, assegni, termini e procedure sono elementi dinamici e vanno verificati sulla documentazione del Dipartimento vigente nell’anno di riferimento.
Centri di Servizio per il Volontariato e strumenti di sostegno
I CSV organizzano ed erogano servizi di supporto tecnico, formativo e informativo per promuovere e rafforzare il volontariato negli ETS. Il sistema è disciplinato dal Codice e sottoposto a specifici meccanismi di governance e controllo.
Accanto ai CSV, il Codice prevede strumenti di sostegno quali social bonus, titoli di solidarietà, agevolazioni per erogazioni liberali, fondi e misure dedicate. L’accesso concreto dipende dai requisiti del singolo istituto e dagli avvisi applicabili.
Checklist annuale dell’ETS
La checklist è profilo-dipendente: mostra soltanto i blocchi pertinenti all’ente selezionato. Le aree “da verificare” restano esplicitamente sospese finché lo Studio non decide nella Matrice di applicabilità.
Mappa normativa, legislazione e fonti
La mappa normativa è ora organizzata anche per settori di attività, discipline regionali della Campania e tipologie ETS speciali. È una biblioteca di presidio professionale: la presenza di una norma non crea un nuovo modulo, non attribuisce automaticamente una qualifica all’ente e non rende automaticamente applicabile un adempimento.